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Sezione E del Rui: come funziona l’iscrizione

Il Registro è suddiviso in cinque sezioni, a seconda del tipo di attività svolta.
Vediamo rapidamente come è articolato per poi approfondire più nel dettaglio come funziona e chi è tenuto ad iscriversi alla sezione E del Rui.

Le cinque sezioni del Rui: come consultare il Registro

Secondo l’art. 106 del Codice delle assicurazioni l’attività di consulenza costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro.

Il Rui prevede cinque sezioni. In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi:

  • nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione;
  • nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza avere poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione;
  • nella sezione C, se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato;
  • nella sezione D, se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. – Divisione bancoposta;
  • nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi.

Per chi usufruisce della consulenza degli intermediari, l’iscrizione al Rui è garanzia che l’interlocutore abbia tutti i requisiti per poter esercitare la propria professione.

Consultare il Rui per verificare l’iscrizione dell’intermediario è molto semplice. Basta andare sul sito di Ivass, servizi.ivass.it, per avviare la ricerca.
Per prima cosa bisogna specificare se si sta cercando una persona fisica o giuridica ed eventualmente la sezione in cui è iscritta.
Il secondo step prevede l’inserimento del nome della persona o della società, oppure del numero di iscrizione; è possibile affinare la ricerca indicando anche la zona geografica in cui opera. Quindi basta premere “Ricerca” per avere l’esito.
Quanto più si è preciso, tanto più è probabile che risulti subito il nome della società o della persona ricercata. Si troverà il suo numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, le realtà con cui lavora.

L’iscrizione alla sezione E del Rui

I collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro devono procedere all’iscrizione alla sezione E del Rui. L’Ivass individua requisiti ben precisi per l’iscrizione, l’aggiornamento ed eventualmente il decadimento.

Le persone fisiche devono:

  • godere dei diritti civili;
  • avere requisiti di onorabilità;
  • conseguire la formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta;
  • non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi;
  • non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

C’è anche un requisito economico, ovvero il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente pari a 168 euro.
Per quanto riguarda la formazione professionale, sono richieste 60 ore
di formazione su competenze amministrative e gestionali, informatica e gestione sinistri, oltre alla normativa e tecnica assicurativa. Al termine, è necessario affrontare un test di verifica finale in aula.

Dopo l’iscrizione, è necessario l’aggiornamento formativo continuo biennale di 60 ore.

Si può anche perdere il diritto di essere iscritto alla sezione E del Rui. In particolare, l’Ivass procede alla cancellazione d’ufficio, tra gli altri casi, per:

  • radiazione;
  • perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
  • sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno);
  • comunicazione di interruzione del rapporto, salvo che il soggetto svolga l’attività per conto di altri intermediari.
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